FRAMMENTI GIURIDICI

 

La fotografia riproduce la Magna Charta Libertatum sottoscritta il 15 giugno 1215 da Re Giovanni Senzaterre e i Baroni del Regno. Abbiamo inserito lo storico documento tra i nostri Frammenti giuridici in quanto ci sembra che, nonostante siano trascorsi nove secoli, alcune affermazioni conservino una sorprendente attualità. Traduciamo i periodi contenuti nei righi 13 e 27, lasciando al lettore il giudizio.

[13] Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consiliumregni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum militemfaciendum, et ad filiam nostram primogenitam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi racionabileauxilium; simili modo fiat de auxiliis de civitate Londoniarum. Nessuno scutagio o ausilio [erano tipi di tributo n.d.r.] sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole ausilio; lo stesso vale per gli ausili della città di Londra.

[27] Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, autexuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus rectum aut justiciam. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o domanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.


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