Cass. - Sez. I Civile - 21 gennaio 2016 n. 1095
L'assunzione di partecipazioni di una società a responsabilità limitata in società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio dell’organo amministrativo, che non richiede – almeno ove l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale - la previa decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, comma 2, c.c.. Conseguentemente è ammissibile la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 L.F.
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